
Sito Web: www.studiobarpi.it
Registro Interno GDPR: SB.it/GDPR-26/07 – 03.08.26
Edizione: n. 1 Stato: Vigente
PREMESSA
La presente Policy definisce le procedure tecniche e organizzative adottate dal Dott. Alessio Barpi (di seguito il «Titolare») per rilevare, gestire, documentare e notificare eventuali violazioni di dati personali (Data Breach) che possano interessare gli utenti dei portali www.studiobarpi.it e www.dirittoincorsia.it.
La Policy integra il Modello Organizzativo Privacy dello Studio e costituisce adempimento del principio di responsabilizzazione (accountability) sancito dall’art. 5, par. 2, GDPR e degli obblighi di notifica e comunicazione di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento.
Essa è redatta nel rispetto delle Linee Guida dell’European Data Protection Board (EDPB) in materia di notifica delle violazioni (Linee Guida 01/2021, già 9/2022) e della metodologia di valutazione del rischio sviluppata da ENISA (European Union Agency for Cybersecurity).
ART. 1 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO E REFERENTE
Il Titolare del Trattamento, responsabile ultimo dell’attuazione della presente Policy, è:
Dott. Alessio Barpi
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Il Titolare, in considerazione della natura e delle dimensioni dell’attività, non ha al momento designato un DPO ai sensi dell’art. 37 GDPR. Le funzioni di punto di contatto per le violazioni dei dati personali sono esercitate direttamente dal Titolare ai recapiti sopra indicati.
ART. 2 – OGGETTO E SCOPO
La presente procedura persegue i seguenti obiettivi:
ART. 3 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL DATA BREACH
3.1 Definizione
Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 12), GDPR, per «violazione dei dati personali» (Data Breach) si intende:
«La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».
3.2 Classificazione
Le violazioni si distinguono in tre categorie, secondo la tassonomia consolidata a livello europeo:
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Categoria |
Descrizione |
Esempi |
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Violazione di Riservatezza (Confidentiality Breach) |
Divulgazione non autorizzata o accesso ai dati da parte di soggetti non legittimati |
Invio di email a destinatario errato; furto di dispositivi; accesso abusivo al server; pubblicazione accidentale di dati sul sito |
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Violazione di Integrità (Integrity Breach) |
Modifica non autorizzata o accidentale dei dati |
Alterazione di dati da parte di malware; cancellazione parziale di record; modifica non autorizzata di documenti |
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Violazione di Disponibilità (Availability Breach) |
Perdita, distruzione o inaccessibilità temporanea o permanente dei dati |
Attacco ransomware con cifratura dei dati; guasto server senza backup; cancellazione accidentale di interi archivi; incendio o evento fisico distruttivo |
Una singola violazione può appartenere a più categorie contemporaneamente (es. un ransomware cifra i dati = violazione di disponibilità + potenziale violazione di riservatezza se i dati sono stati esfiltrati).
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI
La presente Policy si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dallo Studio Barpi, indipendentemente dal supporto (digitale o cartaceo) e dalla localizzazione (sede, dispositivi mobili, cloud).
Sono tenuti all’osservanza della presente procedura:
ART. 5 – RUOLI E RESPONSABILITÀ
5.1 Titolare del Trattamento
Al Titolare competono in via esclusiva:
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il Titolare risponde anche del fatto colposo dei propri dipendenti e collaboratori (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13073/2023) e che la responsabilità è fondata sulla colpa di organizzazione, intesa come rimprovero derivante dall’inosservanza dell’obbligo di adottare cautele organizzative adeguate (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6642/2023).
5.2 Responsabili Esterni del Trattamento
I fornitori nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR sono contrattualmente obbligati a notificare al Titolare qualsiasi violazione dei dati personali riscontrata sui propri sistemi senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuti a conoscenza (art. 33, par. 2, GDPR). Tale obbligo è inserito in ciascun contratto o atto giuridico di nomina.
5.3 Personale Interno e Collaboratori
Ogni collaboratore e persona autorizzata al trattamento ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Titolare, ai recapiti indicati all’Art. 1, qualsiasi anomalia, incidente o sospetto di violazione, ivi inclusi — a titolo esemplificativo:
La mancata segnalazione integra violazione degli obblighi di riservatezza e può comportare le conseguenze di cui all’Art. 10.
ART. 6 – PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE (INCIDENT RESPONSE)
La gestione di un Data Breach si articola nelle seguenti cinque fasi operative, da attivarsi in sequenza logica e temporale.
FASE 1 – Rilevamento e Segnalazione
Chiunque rilevi un potenziale incidente di sicurezza che possa configurare una violazione di dati personali deve inviare immediata comunicazione via email a gdpr@studiobarpi.it, fornendo — ove possibile — le seguenti informazioni minime:
La segnalazione può essere effettuata anche verbalmente, ma deve essere senza ritardo formalizzata per iscritto.
FASE 2 – Valutazione Preliminare del Rischio
Il Titolare, ricevuta la segnalazione, effettua una valutazione preliminare entro 24 ore, al fine di determinare:
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Livello di Rischio |
Descrizione |
Azione conseguente |
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Improbabile (Low) |
È improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà |
Nessuna notifica al Garante. Documentazione obbligatoria nel Registro (Art. 7) |
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Rischio (Medium) |
La violazione presenta un rischio per i diritti e le libertà |
Notifica al Garante entro 72 ore (Art. 33 GDPR) |
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Rischio Elevato (High) |
La violazione presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà |
Notifica al Garante entro 72 ore + Comunicazione agli interessati senza ingiustificato ritardo (Art. 34 GDPR) |
fini della valutazione, il Titolare considera in particolare: il tipo di violazione; la natura, la sensibilità e il volume dei dati; la facilità di identificazione degli interessati; la gravità delle conseguenze potenziali; le caratteristiche dell’interessato (es. minori, soggetti vulnerabili); il numero di interessati coinvolti.
Il Titolare documenta per iscritto la valutazione effettuata e le relative motivazioni, anche nel caso in cui ritenga che il rischio sia improbabile e decida di non notificare.
FASE 3 – Azioni di Contenimento e Mitigazione
Immediatamente dopo la valutazione preliminare — e comunque senza attendere l’esito delle notifiche — il Titolare attiva le misure tecniche e organizzative necessarie per contenere il danno e mitigare gli effetti della violazione, tra cui:
FASE 4 – Notifica all’Autorità di Controllo (Art. 33 GDPR)
Se la violazione presenta un rischio per i diritti e le libertà degli interessati (livello Medium o High), il Titolare notifica la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali:
La notifica contiene almeno le seguenti informazioni (art. 33, par. 3, GDPR):
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Lett. |
Contenuto |
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a) |
Descrizione della natura della violazione, comprese — ove possibile — le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati |
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b) |
Nome e dati di contatto del punto di contatto (Titolare: gdpr@studiobarpi.it) |
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c) |
Descrizione delle probabili conseguenze della violazione |
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d) |
Descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi |
Qualora non sia possibile fornire tutte le informazioni contestualmente, possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo (art. 33, par. 4, GDPR).
FASE 5 – Comunicazione agli Interessati (Art. 34 GDPR)
Se la violazione presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (livello High), il Titolare comunica la violazione agli interessati senza ingiustificato ritardo (art. 34, par. 1, GDPR), con un linguaggio semplice e chiaro, indicando:
Eccezioni alla comunicazione. La comunicazione agli interessati non è dovuta nei seguenti casi (art. 34, par. 3, GDPR):
Il Titolare documenta per iscritto le ragioni dell’eventuale decisione di non comunicare la violazione agli interessati.
ART. 7 – REGISTRO DELLE VIOLAZIONI (DATA BREACH LOG)
In ottemperanza all’art. 33, par. 5, GDPR, il Titolare tiene e aggiorna un apposito Registro delle Violazioni dei Dati Personali, che documenta tutte le violazioni — anche quelle non notificate al Garante perché ritenute a rischio improbabile — e contiene per ciascuna di esse:
Il Registro è conservato per un periodo di 5 anni dall’ultima registrazione e tenuto a disposizione dell’Autorità di Controllo per la verifica della conformità.
ART. 8 – SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA NOTIFICA
Si richiama l’attenzione sul quadro sanzionatorio previsto dal GDPR:
ART. 9 – FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
Lo Studio promuove la cultura della sicurezza dei dati attraverso:
La formazione ha l’obiettivo di garantire che ogni collaboratore sia in grado di: riconoscere un potenziale Data Breach, attivare tempestivamente la procedura di segnalazione e adottare le prime misure di auto-protezione.
ART. 10 – SANZIONI INTERNE E CONSEGUENZE CONTRATTUALI
La mancata osservanza delle procedure di sicurezza e di segnalazione descritte nella presente Policy:
ART. 11 – CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BREACH
I dati personali raccolti e trattati nell’ambito della gestione di un Data Breach (dati dei segnalanti, degli interessati coinvolti, dei responsabili della violazione, comunicazioni con il Garante) sono trattati sulla base dell’obbligo legale di cui all’art. 6, par. 1, lett. c), GDPR e conservati per il periodo di 5 anni dalla chiusura della pratica, in coerenza con il termine di conservazione del Registro delle Violazioni (Art. 7). Decorso tale termine, i dati sono cancellati o resi anonimi.
ART. 12 – AGGIORNAMENTI E CONTATTI
La presente Policy è soggetta a revisione annuale ordinaria, nonché a revisione straordinaria in occasione di:
Contatti per segnalazioni e chiarimenti:
Ultimo aggiornamento: 03 agosto 2026
ALLEGATO – SCHEDA SINTETICA DI PRONTO INTERVENTO
(Da affiggere in sede o conservare su supporto digitale di rapido accesso per tutti i collaboratori)
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Cosa fare |
Azione immediata |
Recapito |
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Rilevi un incidente? |
Segnala subito via email descrivendo: cosa è successo, quando, quali dati, quanti interessati |
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Hai perso un dispositivo? |
Segnala subito. Se possibile, attiva la cancellazione remota |
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Hai inviato dati al destinatario sbagliato? |
Segnala subito. Contatta il destinatario per chiedere la cancellazione |
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Hai cliccato su un link sospetto? |
Non spegnere il PC. Scollega il cavo di rete/disattiva Wi-Fi. Segnala subito |
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Non riesci ad accedere ai file? (ransomware?) |
Scollega immediatamente il dispositivo dalla rete. Non pagare alcun riscatto. Segnala subito |
72 ore è il termine massimo per notificare il Garante: il conteggio parte dal momento in cui il Titolare ha avuto conoscenza della violazione. Non ritardare la segnalazione interna.
Data ultimo aggiornamento modulo: 03 agosto 2026


